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Consulenza Legale e Fiscale Internazionale
CONSULENZA LEGALE E FISCALE
PER SOCIETA' ITALIANE CON ATTIVITA' ALL'ESTERO E NEGLI USA
CONSULENZA FISCALE PER PERSONE FISICHE ITALIANE CON INVESTIMENTI ALL'ESTERO
CONSULENZA FISCALE PER CLIENTI ESTERI E USA IN ITALIA
Una società o persona fisica residente in Italia con redditi, investimenti o attività
all'estero o una società o persona fisica estera con redditi, investimenti o attività
in Italia si trova esposta ad un gran numero di complessi problemi di natura
fiscale internazionale.
Il trattamento fiscale del reddito scaturisce dall'applicazione separata della normativa interna italiana e dello stato estero interessato, integrate e co-ordinate
sotto l'ombrello del trattato fiscale eventualmente in vigore tra l'Italia e il paese estero in questione e - specie se ci si trova in ambito comunitario
- limitate dalle libertà fondamentali del Trattato CE così
come interpretate e applicate dalla Corte di Giustizia della CE (che
prevalgono sulle norme interne degli Stati Membri non conformi ai principi
fondamentali di diritto comunitario).
In caso di imprese o persone fisiche italiane impegnate in attività, investimenti od operazioni imprenditoriali negli USA, le difficoltà aumentano in maniera ulteriore, considerato che il sistema fiscale americano (federale e statale) è senza dubbio il più complesso al mondo.
Senza un'adeguata consulenza e pianificazione può accadere che si finisca per incorrere in obblighi fiscali
maggiori ed inattesi o si subisca una doppia
imposizione del reddito senza disporre di rimedi idonei a eliminarla
in alcuno degli stati interessati.
Quando un'operazione coinvolge tre
o più stati, ciascuno con diverse norme fiscali in materia di qualificazione,
fonte, tempi, computo e modalità di imposizione
e trattati fiscali differenti, il quadro si complica ancora di più e spesso
in maniera estrema.
In un simile così difficile contesto
forniamo ai nostri clienti l'intera gamma di servizi di consulenza necessari
al fine di affrontare e definire le suddette questioni in modo da evitare
conseguenze fiscali sfavorevoli e massimizzare l'efficienza della
struttura negoziale prescelta per i loro investimenti e le loro attività
commerciali internazionali.
In particolare, i nostri servizi comprendono le seguenti aree.
Strutturazione
di Transazioni, Investimenti e Operazioni Internazionali
Un cliente che
sta pianificando un investimento o partecipa a una transazione
internazionale deve affrontare una moltitudine di problematiche fiscali
nel contesto di un vasto ambito di norme, ricche di implicazioni diverse
ed interdipendenti, sia di breve sia di lungo termine.
La
riforma fiscale italiana del 2004 ha introdotto notevoli modifiche alla sistema di tassazione dei redditi societari, con rilevanti
effetti nel contesto internazionale, tra cui nuove norme in materia di
opzione per la tassazione per trasparenza delle società di capitali;
fiscalità delle operazioni di riorganizzazione di imprese; esenzione
dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
in società residenti e non residenti; tassazione consolidata
di gruppo; capitalizzazione sottile; qualificazione e trattamento fiscale
degli strumenti finanziari, che pongono
nuove sfide offrendo nel contempo nuove opportunità di pianificazione
fiscale.
Le riforme degli anni successivi hanno modificato ulteriormente il suddetto quadro normativo. Nell’ambito specifico del diritto fiscale internazionale,
nuove norme si applicano in materia di credito d’imposta per le
imposte pagate all’estero; stabile organizzazione; deducibilità
di costi e spese attribuibili a operazioni con imprese estere costituite
in paesi a regime fiscale privilegiato; CFC e differimento dell’imposta
sugli utili di fonte estera; residenza fiscale di holding estere possedute o amministrate da soggetti residenti in Italia e controllanti società residenti; imposizione integrale di dividendi e plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata.
Negli USA si applicano norme specifiche e complesse in materia di classificazione e tassazione degli enti societari; tassazione dei non residenti su redditi da investimento (dividendi interessi e royalties) mediante ritenute alla fonte con relative esenzioni, redditi e plusvalenze immobiliari e redditi d'impresa di fonte americana; obblighi di informazione e dichiarazione per società USA possedute o controllate da soci non residenti, prezzi di trasferimento eccetera.
In un contesto normativo così articolato
e complesso le decisioni del cliente, se non opportunamente indirizzate, possono
avere drammatiche conseguenze sull’esito dei suoi investimenti.
La struttura giuridica utilizzata, le modalità concrete di gestione dell'attività; la ripartizione
di funzioni, rischi e beni relativi all'impresa tra le varie componenti dell'organizzazione internazionale del gruppo; la combinazione di debito e capitale proprio per finanziare operazioni internazionali; la politica
dei prezzi di trasferimento adottata ai fini del trasferimento di danaro,
beni e servizi nell’ambito dell'impresa internazionale sono alcuni dei fattori rilevanti da prendere in esame, che hanno implicazioni
sia immediate sia di lungo termine, alcune delle quali più dirette
ed evidenti e altre invece indirette e nascoste.
Il contesto internazionale
aumenta la necessità di un’attenta pianificazione fiscale,
perchè occorre adeguarsi a regole complesse di riorganizzazione
societaria di origine sia interna sia estera sia convenzionale.
La prestazione di consulenza in materia di pianificazione fiscale di investimenti, attività ed operazioni commerciali internazionali costituisce
una componente essenziale della nostra attività nel settore della
fiscalità internazionale. In particolare assistiamo i clienti
ai fini dell'organizzazione in modo fiscalmente efficiente dei loro investimenti internazionali, compreso l’uso ottimale dei trattati fiscali
contro la doppia imposizione; il ricorso ad arbitraggio fiscale mediante
finanziamenti infra-gruppo e strumenti finanziari; la corretta impostazione
delle problematiche attinenti al concetto di stabile organizzazione; la
soluzione dei problemi relativi al credito d’imposta per le imposte
pagate all’estero; il differimento delle imposte sugli utili esteri; la corretta classificazione degli enti a fini fiscali e la corretta impostazione dei rapporti intra gruppo al fine di minimizzare obblighi di ritenuta alla fonte.
I nostri servizi
in questo ambito comprendono:
-
consulenza
sulla scelta della forma giuridica dell’ente e sulle strutture legali fiscalmente
più efficienti per investimenti internazionali in entrata e
in uscita dal territorio nazionale;
-
consulenza
sull’impiego ottimale di capitale proprio e capitale a debito a fini fiscali;
-
preparazione
dei documenti per la costituzione di società e assistenza ai
clienti nel corso dell’intero procedimento di costituzione,
iscrizione, ristrutturazione, gestione e liquidazione di società;
-
predisposizione
dei documenti relativi alla gestione ed amministrazione della società;
fornitura di servizi di domiciliazione e rappresentanza fiscale a
clienti italiani con investimenti o attività all'estero e negli USA, e clienti americani con investimenti ed attività all'estero ed in Italia;
-
richiesta
di risoluzioni e pareri (ruling) all’amministrazione finanziaria ai fini
dell’approvazione di accordi di associazione, investimenti e
operazioni commerciali;
-
consulenza
in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing);
-
consulenza
in materia di riorganizzazioni societarie;
-
consulenza
in materia di acquisizioni, riorganizzazioni, liquidazioni e cessioni.
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Credito d’Imposta per Imposte Estere e Esenzione di Dividendi e Plusvalenze
I
soggetti residenti in Italia che dispongono di investimenti o attività
commerciali in uno stato estero sono soggetti all’imposta sul reddito
derivante da tali investimenti ed attività sia nello stato estero
della fonte del reddito, che applica l’imposta sul reddito prodotto nel proprio
territorio, sia in Italia, che tassa i propri residenti
sul loro reddito mondiale. L'Italia concede un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e la parziale esenzione di dividendi e plusvalenze da partecipazione in società estere, a condizione che essi non provengano da investimenti effettuati tramite enti costituiti in paesi a fiscalità privilegiata, e sempre che siano soddisfatti determianti altri requisiti.
Al fine di evitare la doppia imposizione e
minimizzare il carico fiscale complessivo, tali soggetti devono essere
in grado di usufruire nel modo più opportuno dei benefici delle
disposizioni in materia di credito d’imposta per le imposte pagate
all’estero, dell'esenzione di dividendi e plusvalenze e dei benefici dei trattati fiscali contro le doppie imposizioni. In questo settore assistiamo i clienti ai fini
della corretta interpretazione ed applicazione delle regole sul credito
d’imposta per le imposte pagate all’estero e della esenzione di dividendi e plusvalenze, in modo che essi
possano ottenere il massimo dei benefici ed evitare la doppia imposizione
del loro reddito internazionale.
I
nostri servizi in questo settore comprendono:
- valutazione
del diritto al credito d’imposta;
- assistenza
nel calcolo dell’ammontare del credito d’imposta;
-
consulenza
specifica in caso di differenze di calcolo della base imponibile o temporali di riconoscimento del reddito tra normativa interna e normativa estera che influiscono sul diritto
e l’importo del credito d’imposta;
-
studio
e messa a punto delle opportune strategie per massimizzare il credito
d’imposta ed evitare o minimizzare posizioni di eccesso di credito
o eccesso di capienza;
- ricorso
alla autorità competente a sostegno dell’accreditabilità
dell’imposta estera e del diritto a beneficiare del credito
d’imposta;
- studio delle strutture necessarie per beneficiare della esenzione di dividendi e plusvalenze da partecipazione in società estere.
Massimizzazione
del Differimento dell’Imposta sugli Utili Societari Esteri
Il
reddito di fonte estera conseguito da contribuenti residenti attraverso
una società controllata costituita in uno stato estero non è
soggetto ad imposta nello stato di residenza del socio, fino a quando esso non è
rimpatriato o in forma di dividendo o in forma di plusvalenze derivanti
dal trasferimento della partecipazione nella società estera. Se
tale reddito è soggetto a bassa tassazione nello stato estero in
capo alla società che lo produce, il contribuente è in grado
di beneficiare del differimento dell’imposta nello stato di residenza
su tale reddito, che si traduce in un concreto vantaggio economico per
tutto il tempo del differimento (in base al principio del time value
of money). Per contrastare queste strategie di riduzione dell’imposta
l’Italia, seguendo l’esempio di molti altri paesi, ha adottato
nel 2001-2002, ed esteso successivamente, le sue norme anti-differimento d’imposta
note anche come normativa anti CFC. Noi assistiamo i nostri clienti
ai fini della strutturazione delle loro attività in modo tale da
massimizzare il beneficio del differimento dell’imposta sugli utili
esteri quando possibile ed evitare l’applicazione delle suddette
regole.
I
nostri servizi in questo settore comprendono:
-
consulenza
sui possibili modi di evitare l’attribuzione della qualifica
di impresa o società controllata o collegata estera che fa
scattare l’applicazione delle regole antielusive;
-
assistenza nelle procedure di interpello finalizzate all’ottenimento
di una pronuncia dell’amministrazione finanziaria di esonero
dall’applicazione delle regole CFC in forza di una
delle eccezioni a tale regime previstaenella normativa fiscale italiana;
-
assistenza
ai clienti ai fini del computo e della minimizzazione dell’importo
del reddito assoggettato ad imposta in caso di applicazione delle
suddette regole;
-
consulenza
su possibili profili di invalidità delle suddette regole per
incompatibilità con i principi costituzionali nazionali o la
normativa comunitaria.
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Consulenza
in Materia di Ritenute alla Fonte
Una società o persona fisica residente in Italia con investimenti all’estero è soggetta alle regole sulle ritenute in entrata applicate
in Italia sui redditi da investimento di fonte estera. La tipologia ed
entità delle ritenute variano a seconda che i dividendi o le plusvalenze
siano maturati da una persona fisica o una società, in relazione
a partecipazioni qualificate o non qualificate, nell’ambito o meno
dell’esercizio di un’attività d’impresa, e nei
confronti di un ente residente o meno in un paese a fiscalità privilegiata.
In caso di opzione per il regime del risparmio gestito, la ritenuta non
si applica sui redditi derivanti dagli investimenti conferiti in gestione,
in quanto tali, ma il risultato positivo netto della gestione al termine
del periodo d’imposta è soggetto a prelievo alla fonte, con
possibilità di compensazione tra i vari redditi di capitale e finanziari
inseriti nella gestione.
Le norme in materia di qualificazione degli strumenti
finanziari, inoltre, determinano l’applicazione delle ritenute,
nel senso che a seconda che uno strumento finanziario sia caratterizzato
a fini fiscali come titolo di debito o capitale, il reddito che ne deriva
è trattato fiscalmente come interesse o dividendo, con conseguente
diverso regime impositivo. Nel caso opposto, se sei una società,
ente o persona fisica straniera con investimenti in Italia, sei soggetta
a prelievo alla fonte su interessi maturati e dividendi e plusvalenze
realizzate in relazione ai tuoi investimenti in Italia, salva l’applicazione
di norme interne di esenzione od esclusione da imposta in presenza di
specifiche circostanze.
Gli enti residenti che erogano redditi a soggetti
non residenti o gestiscono investimenti da cui maturano redditi a favore
di soggetti non residenti sono tenuti ad operare il prelievo alla fonte
in qualità di sostituti d’imposta, sotto la loro responsabilità.
Infine, le norme sulle ritenute alla fonte non si applicano nel vuoto,
ma occorre capire come esse interagiscono con in trattati fiscali contro
la doppia imposizione e le norme anti-abuso o in materia di interposizione.
In
questa area labirintica del diritto fiscale internazionale noi aiutiamo
i nostri clienti a comprendere le norme, strutturare i loro investimenti in modo
tale da evitare o minimizzare il prelievo alla fonte e soddisfare i requisiti
procedurali, amministrativi e documentali in materia. Inoltre, assistiamo
gli operatori soggetti agli obblighi di sostituti d’imposta, come
società, banche ed imprese finanziarie, ad adempiere ai loro obblighi
di sostituti ed evitare di incorrere in responsabilità a titolo
personale. I nostri servizi in questo settore comprendono:
-
analisi
del modo in cui le norme sulle ritenute alla fonte si applicano alla
luce dei fatti del caso concreto;
-
strutturazione
dell' investimento in modo da eliminare o ridurre il prelievo alla
fonte;
-
analisi del modo in cui i trattati fiscali incidono sull’obbligo
di ritenuta;
-
verifica
del corretto adempimento dei relativi obblighi dichiarativi ed amministrativi.
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Soluzione
di Problemi in Materia di Prezzi di Trasferimento
Un'impresa multinazionale che intrattiene rapporti cross-border con
società collegate è soggetta all’applicazione della normativa in materia di prezzi
di trasferimento. Tale problematica è una priorità di alto profilo anche in
termini di valori economici per le amministrazioni finanziarie dei vari
paesi della comunità internazionale.
Negli Stati Uniti, l’Internal
Revenue Service sta rafforzando la sua attività di applicazione
di questa normativa. Sulla base di un esame dei dati degli archivi giudiziari
da parte del BNA Tax Management il numero di casi promossi davanti ai
giudici federali nella prima metà del 2004 è raddoppiato
rispetto a quelli promossi nello stesso periodo del 2003, e gli importi
in contestazione sono aumentati di oltre otto volte. L’ammontare
totale delle rettifiche dei prezzi di trasferimento è aumentato
bruscamente a 9.2 miliardi di dollari, con un incremento di un miliardo
di dollari rispetto al 2003. Recentemente è stato definito negli USA
il più grande contenzioso di tutti i tempi in materia di transfer
pricing, nei confronti di una multinazionale farmaceutica, che da solo
valeva oltre 7 miliardi di dollari di imponibile. Nuove norme sugli accordi
infra-gruppo in materia di servizi e ripartizione di spese di ricerca
sono state adottate e sono soggette a continua revisione.
L’applicazione rigorosa delle norme sui prezzi di trasferimento
è in crescita anche negli altri paesi, con un numero sempre maggiore
di paesi che adottano le proprie regole sostanziali e documentali, e specifiche
sanzioni. Oltre trenta paesi hanno adottato le proprie norme sulla documentazione,
tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea,
Cile, Cina, Francia, Germania, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda,
Regno Unito, Ungheria e Venezuela. Questi stessi paesi applicano sanzioni
da moderate a pesanti sulle rettifiche dei prezzi di trasferimento. Il
risultato in questo contesto di applicazione globale di queste regole
è che i contribuenti con attività internazionali non sono
più in grado di ignorare il problema dei prezzi di trasferimento, e in generale la questione non è più quella di stabilire
se la loro politica di prezzi di trasferimento sarà sottoposta
ad esame, ma quando.
In
questo settore cruciale, che si pone al centro del diritto fiscale internazionale,
noi assistiamo i clienti al fine di contenere le spese e gli oneri connessi
a controversie in materia di prezzi di trasferimento in ogni fase del
procedimento (verifiche fiscali ed accertamenti, revisioni, controversie
in sede giudiziale e procedimento di ruling internazionale).
I nostri servizi
comprendono:
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Interpretazione
ed Applicazione dei Trattati Fiscali Contro la Doppia Imposizione
Un
trattato fiscale contro la doppia imposizione, tipicamente, limita il
potere dello stato della fonte di tassare il reddito di un residente dell’altro
Stato contraente prodotto nel territorio del primo stato, stabilisce il
metodo che lo stato di residenza deve adottare al fine dell’eliminazione
della doppia imposizione sul reddito imponibile anche nello stato della
fonte e prevede un’apposita procedura innanzi alle Autorità
Competenti dei due stati contraenti, a garanzia della corretta interpretazione
ed applicazione del trattato ed esclusione della doppia imposizione. I
benefici dei trattati, essenzialmente, comprendono la riduzione delle
ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties e l’esclusione
da imposizione nello stato della fonte del reddito d’impresa non
attribuibile ad attività esercitata tramite una stabile organizzazione
in quello stato, da un lato, e la concessione da parte dello stato di
residenza del credito d’imposta o della esenzione sul reddito tassato
anche nello stato della fonte. L’ampia rete di trattati fiscali
dell’Italia rende probabile che tu abbia diritto ai benefici di
uno o più degli oltre settanta trattati fiscali italiani. Comprendere
e lavorare con i trattati richiede specifica competenza, perchè
nonostante gli sforzi di conformarsi ad un modello (in genere, il Modello
OCSE o il Modello USA), i trattati fiscali italiani differiscono l’uno
dall’altro sotto importanti, e spesso sottili, aspetti. Questioni
apparentemente semplici comuni a tutti i trattati fiscali, come quelle
di stabilire chi abbia diritto all’applicazione del trattato, possono
dare luogo a accese e costose controversie. Certe questioni, come che
cosa costituisce una stabile organizzazione e come si calcolano gli utili
attribuibili a una stabile organizzazione, che ad un certo punto potevano
sembrare definite, sono tuttora oggetto di dibattito e alla base di complesse
controversie fiscali. Probabilmente sai che a partire dal 1998 l’OCSE
si è impegnato nella revisione del tema dell’attribuzione
degli utili alla stabile organizzazione sulla base all’articolo
7 del modello di trattato, e nell’agosto del 2004 ha pubblicato
una bozza di rapporto sulla questione, in cui si illustra la metodologia
per individuare gli utili imputabili alla stabile organizzazione e una
serie di problemi collegati, che stanno ricevendo notevole attenzione
tra gli stati membri.
La
nostra specializzazione in fiscalità internazionale si estende ai problemi sostanziali e agli aspetti procedurali ed amministrativi
relativi all'applicazione dei benefici dei trattati fiscali contro le doppie imposizioni, attraverso
la presentazione delle apposite domande e il dialogo con le autorità
fiscali italiane e straniera.
I nostri servizi in questo settore comprendono:
-
consulenza
in merito alla possibilità di fruire dei benefici del trattato;
-
strutturazione
delle operazioni negoziali dei clienti in modo da massimizzare i benefici dei trattati;
-
consulenza
su interpretazione ed applicazione dei trattati;
-
assistenza
ai clienti ai fini dell’adempimento degli oneri di deposito atti
e presentazione di dichiarazioni necessari al fine di fruire dei benefici
dei trattati;
-
assistenza
ai fini della procedura innanzi alla Autorità Competente del
trattato.
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Negoziazione
di Accordi Anticipati sui Prezzi
Negli
Stati Uniti, il programma di Accordo Anticipato sui Prezzi (noto come
Advance Pricing Agreement, o APA) fu stabilito nel 1991 e in generale
è ritenuto un programma maturo e stabile, che ha fornito ai contribuenti
un’alternativa estremamente valida e di tipo non contenzioso per
risolvere controversie in materia di prezzi di trasferimento. Seguendo
gli Stati Uniti, altri paesi hanno adottato ed ora dispongono di procedure
simili altrettanto consolidate, compresi Australia, Belgio, Canada, Colombia,
Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito
ed alcuni altri. Nel 1996, l’OCSE ha pubblicato le Linee Guida sui
Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni
Fiscali e ha incluso un capitolo sugli APA. Più di recente, l’Associazione
delle Amministrazioni Fiscali del Pacifico (i cui membri comprendono Australia,
Canada, Giappone e Stati Uniti) ha pubblicato una guida sugli APA multilaterali.
L’Italia si è unita al gruppo di questi paesi adottando
nel 2004 la sua versione del programma APA, denominata “ruling internazionale”,
che si estende ai prezzi di trasferimento, trattamento fiscale degli interessi,
dividendi, royalties, attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione
e altri trasferimenti di valori a o da soggetti non residenti, ed ha emesso
istruzioni specifiche sulla procedura che sfocia nell’accordo con
l’amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui un cliente stia valutando se e come chiedere un APA o ruling internazionale
in Italia, negli USA o all’estero, noi possiamo assisterlo a:
-
determinare la metodologia di prezzo di trasferimento più vantaggiosa
ed idonea alla sua situazione;
-
preparare
la domanda di ruling, compreso il reperimento delle informazioni storiche
e finanziarie necessarie ai fini dell’analisi dell’accordo;
-
incaricare
un economista, se necessario, e sovrintendere alla preparazione dell’analisi
economica;
-
negoziare
i termini dell’accordo con l’amministrazione finanziaria;
-
negoziare
i rinnovi e le modifiche dell’accordo per gli anni a venire.
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Assistenza
nei procedimenti presso all’Autorità Competente
Se
un cliente si trova di fronte al rischio di doppia imposizione del proprio reddito
in conseguenza del fatto che un paese sta applicando un’imposta
nazionale in contrasto con un trattato fiscale contro le doppie imposizioni (negando in sostanza i benefici del trattato), si può
fare ricorso alla procedura davanti alla Autorità Competente al
fine di evitare o minimizzare la doppia imposizione internazionale e
ottenere altre forme di assistenza nel contesto internazionale. Il procedimento
davanti all’Autorità Competente è finalizzato a garantire
l’applicazione corretta di un trattato fiscale a beneficio dei contribuenti
ed è cruciale per il buon funzionamento del del sistema dei trattati.
Sfortunatamente, molti contribuenti non hanno familiarità con il
meccanismo della Autorità Competente e non riescono ad ottenere
tutti i benefici che essa può procurare. Noi possiamo assisterti
se decidi di avvalerti del procedimento della Autorità Competente
al massimo delle sue potenzialità.
I nostri servizi in questo settore
comprendono:
-
studiare
la migliore strategia per ottenere il beneficio richiesto;
-
preparare
la richiesta scritta di beneficio per l’Autorità Competente,
su misura per la tua specifica situazione ed in conformità ai
requisiti formali ed informali della Autorità Competente dello
stato interessato;
-
partecipare
agli incontri con il personale delle amministrazioni italiana e/o straniera
e promuovere un’iniziativa tempestiva ed efficace sulla tua richiesta
di intervento della Autorità Competente ;
- redigere
l’accordo o provvedimento dell’Autorità Competente.
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Strutturazione
e Valutazione di Prodotti Finanziari e Finanziamenti Internazionali
Le imprese multinazionali impegnate in operazioni di finanziamento
attualmente si trovano a fronteggiare vari tipi di normative contro la
capitalizzazione sottile e l’estrazione di utili adottate in molti
paesi nel mondo, e devono saperle gestire in maniera corretta al fine
di evitare conseguenze fiscali sfavorevoli. L’Italia ha adottato
la sua versione di normativa anti-capitalizzazione sottile nell’ambito
della riforma fiscale del 2004, poi abrogata e sostituita da altre regole in materia di limitazione alla deduzione fiscale degli interessi passivi sui finanziamenti. Gli strumenti finanziari, strutturati
opportunamente, assicurano un buon rendimento all’investitore e,
dal punto di vista dell’emittente, aiutano nella gestione del rischio
e nella raccolta di capitali per lo sviluppo e la crescita dell’impresa.
Nel settore internazionale, il loro valore è accresciuto attraverso
l’uso di entità ibride e strumenti ibridi (vale a dire, entità
e strumenti classificati in maniera diversa a fini fiscali interni ed
esteri) con maggiori possibilità di doppi vantaggi e costruzione
di strutture fiscalmemente efficienti. In Italia, una serie completamente
nuova di regole sulla qualificazione ed il trattamento fiscale degli strumenti
finanziari atipici è stata approvata nel 2004. In questo settore, è arrivato anche un maggiore livello
di controllo in sede legislativa ed amministrativa, con l’approvazione
e adozione di regole anti-abuso e anti-elusione, rendendo quindi ancora
più importante che una transazione o uno strumento finanziario
sia concepito in maniera adeguata fin dall’inizio.
Noi
assistiamo i clienti ai fini della valutazione degli strumenti finanziari
offerti da altri, della strutturazione di strumenti finanziari e del corretto
inquadramento delle loro operazioni finanziarie internazionali, per una
massimizzazione dei benefici fiscali e il contenimento dei rischi di violazione
della legge, verifiche ed accertamenti fiscali sfavorevoli. I nostri servizi
in questo settore comprendono:
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Consulenza Pre-Immigrazione e Pre-Espatrio Per Persone Fisiche
Persone fisiche residenti in Italia che si trasferiscono definitivamente in un paese estero o negli USA devono porre la massima attenzione al fatto che, a seguito del trasferimento, assumono lo status di residente nel paese estero a fini fiscali in base alle regole di quel paese. La perdita dello status di residente fiscale in Italia viene determinata in base alle norme italiane. In caso di non esatta corrispondenza assoluta delle due normative, possono verificarsi situazioni in cui si è esposti a doppia imposizione, su tutti o parte dei propri redditi. In questo settore assistiamo i clienti a pianificare il loro trasferimento in modo da evitare situazioni sfavorevoli e minimizzare il carico fiscale al momento del trasferimento tra i due paesi.
Persone fisiche italiane che si recano per un periodo di tempo in un paese estero devono porre attenzione al fatto che sono esposti a obblighi di imposta in quel paese, in relazione al reddito conseguito durante la loro permanenza nel paese in questione. Anche in questo caso assistiamo i clienti al fine di evitare la doppia imposizione del reddito e adempiere correttamente ai loro obblighi fiscali in Italia e nel paese estero.
Analogamente, e in maniera speculare, assistiamo persone fisiche non residenti che si trasferiscono in Italia, in via definitiva o temporanea, e sono esposti a obblighi fiscali e dichiarativi in Italia.
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Consulenza su Gestione di Patrimoni ed Investimenti Individuali
In questo settore assistiamo i clienti ai fini della pianificazione dei loro investimenti individuali e della gestione dei loro patrimoni in maniera fiscalmente efficiente, al fine di minimizzare il carico fiscale, in maniera trasparente e in completa ottemperanza delle norme di legge.
Diritto
Societario e Commerciale |
In
coordinamento con i professionisti nostri associati, prestiamo tutti i
servizi accessori alla consulenza legale sugli aspetti fiscali delle transazioni
e degli investimenti internazionali, e manteniamo una specializzazione di nicchia nel settore
delle operazioni di finanziamento navale. In particolare, assistiamo i clienti sulle seguenti questioni:
-
costituzione,
scioglimento e riorganizzazione di società;
-
studio e redazione di intese, accordi e contratti commerciali internazionali;
-
acquisizioni,
fusioni e riorganizzazioni;
-
-
diritto
bancario e dei titoli di credito;
-
-
-
costruzioni
locali e finanziamenti navali;
-
iscrizioni
ed ipoteche navali. |