Marco Q. Rossi & Associati

Consulenza Legale e Fiscale Internazionale 

  

CONSULENZA LEGALE E FISCALE

PER SOCIETA' ITALIANE CON ATTIVITA' ALL'ESTERO  E NEGLI USA

CONSULENZA FISCALE PER PERSONE FISICHE ITALIANE CON INVESTIMENTI ALL'ESTERO

CONSULENZA FISCALE PER CLIENTI ESTERI E USA IN ITALIA

 

Una società o persona fisica residente in Italia con redditi, investimenti o attività all'estero o una società o persona fisica estera con redditi, investimenti o attività in Italia  si trova esposta ad un gran numero di complessi problemi di natura fiscale internazionale.

Il trattamento fiscale del reddito scaturisce dall'applicazione separata della normativa interna italiana e dello stato estero interessato, integrate e co-ordinate sotto l'ombrello del trattato fiscale eventualmente in vigore tra l'Italia e il paese estero in questione e - specie se ci si trova in ambito comunitario - limitate dalle libertà fondamentali del Trattato CE così come interpretate e applicate dalla Corte di Giustizia della CE (che prevalgono sulle norme interne degli Stati Membri non conformi ai principi fondamentali di diritto comunitario).

In caso di imprese o persone fisiche italiane impegnate in attività, investimenti od operazioni imprenditoriali negli USA, le difficoltà aumentano in maniera ulteriore, considerato che il sistema fiscale americano (federale e statale) è senza dubbio il più complesso al mondo.    

Senza un'adeguata consulenza e pianificazione può accadere che si finisca per incorrere in obblighi fiscali maggiori ed inattesi o si subisca una doppia imposizione del reddito senza disporre di rimedi idonei a eliminarla in alcuno degli stati interessati.

Quando un'operazione coinvolge tre o più stati, ciascuno con diverse norme fiscali in materia di qualificazione, fonte, tempi, computo e modalità di imposizione e trattati fiscali differenti, il quadro si complica ancora di più e spesso in maniera estrema.

In un simile così difficile contesto forniamo ai nostri clienti l'intera gamma di servizi di consulenza necessari al fine di affrontare e definire le suddette questioni in modo da evitare conseguenze fiscali sfavorevoli e massimizzare l'efficienza della struttura negoziale prescelta per i loro investimenti e le loro attività commerciali internazionali.

In particolare, i nostri servizi comprendono le seguenti aree.

 

 
Pianificazione Pre-Immigrazione o Pre-Espatrio
Consulenza Fiscale per Gestione di Patrimoni ed Investimenti Individuali

Strutturazione di Transazioni, Investimenti e Operazioni Internazionali

Un cliente che sta pianificando un investimento o partecipa a una transazione internazionale deve affrontare una moltitudine di problematiche fiscali nel contesto di un vasto ambito di norme, ricche di implicazioni diverse ed interdipendenti, sia di breve sia di lungo termine.

La riforma fiscale italiana del 2004 ha introdotto notevoli modifiche alla sistema di tassazione dei redditi societari, con rilevanti effetti nel contesto internazionale, tra cui nuove norme in materia di opzione per la tassazione per trasparenza delle società di capitali; fiscalità delle operazioni di riorganizzazione di imprese; esenzione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti e non residenti; tassazione consolidata di gruppo; capitalizzazione sottile; qualificazione e trattamento fiscale degli strumenti finanziari, che pongono nuove sfide offrendo nel contempo nuove opportunità di pianificazione fiscale.

Le riforme degli anni successivi hanno modificato ulteriormente il suddetto quadro normativo. Nell’ambito specifico del diritto fiscale internazionale, nuove norme si applicano in materia di credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; stabile organizzazione; deducibilità di costi e spese attribuibili a operazioni con imprese estere costituite in paesi a regime fiscale privilegiato; CFC e differimento dell’imposta sugli utili di fonte estera; residenza fiscale di holding estere possedute o amministrate da soggetti residenti in Italia e controllanti società residenti; imposizione integrale di dividendi e plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata.  

Negli USA si applicano norme specifiche e complesse in materia di classificazione e tassazione degli enti societari; tassazione dei non residenti su redditi da investimento (dividendi interessi e royalties) mediante ritenute alla fonte con relative esenzioni, redditi e plusvalenze immobiliari e redditi d'impresa di fonte americana; obblighi di informazione e dichiarazione per società USA possedute o controllate da soci non residenti, prezzi di trasferimento eccetera.    

In un contesto normativo così articolato e complesso le decisioni del cliente, se non opportunamente indirizzate, possono avere drammatiche conseguenze sull’esito dei suoi investimenti. La struttura giuridica utilizzata, le modalità concrete di gestione dell'attività; la ripartizione di funzioni, rischi e beni relativi all'impresa tra le varie componenti dell'organizzazione internazionale del gruppo; la combinazione di debito e capitale proprio per finanziare operazioni internazionali; la politica dei prezzi di trasferimento adottata ai fini del trasferimento di danaro, beni e servizi nell’ambito dell'impresa internazionale sono alcuni dei fattori rilevanti da prendere in esame, che hanno implicazioni sia immediate sia di lungo termine, alcune delle quali più dirette ed evidenti e altre invece indirette e nascoste.

Il contesto internazionale aumenta la necessità di un’attenta pianificazione fiscale, perchè occorre adeguarsi a regole complesse di riorganizzazione societaria di origine sia interna sia estera sia convenzionale.

La prestazione di consulenza in materia di pianificazione fiscale di investimenti, attività ed operazioni commerciali internazionali costituisce una componente essenziale della nostra attività nel settore della fiscalità internazionale. In particolare assistiamo i clienti ai fini dell'organizzazione in modo fiscalmente efficiente dei loro  investimenti internazionali, compreso l’uso ottimale dei trattati fiscali contro la doppia imposizione; il ricorso ad arbitraggio fiscale mediante finanziamenti infra-gruppo e strumenti finanziari; la corretta impostazione delle problematiche attinenti al concetto di stabile organizzazione; la soluzione dei problemi relativi al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; il differimento delle imposte sugli utili esteri; la corretta classificazione degli enti a fini fiscali e la corretta impostazione dei rapporti intra gruppo al fine di minimizzare obblighi di ritenuta alla fonte.

I nostri servizi in questo ambito comprendono:

  • consulenza sulla scelta della forma giuridica dell’ente e sulle strutture legali fiscalmente più efficienti per investimenti internazionali in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

  • consulenza sull’impiego ottimale di capitale proprio e capitale a debito a fini fiscali;
  • preparazione dei documenti per la costituzione di società e assistenza ai clienti nel corso dell’intero procedimento di costituzione, iscrizione, ristrutturazione, gestione e liquidazione di società;

  • predisposizione dei documenti relativi alla gestione ed amministrazione della società; fornitura di servizi di domiciliazione e rappresentanza fiscale a clienti italiani con investimenti o attività all'estero e negli USA, e clienti americani con investimenti ed attività all'estero ed in Italia;

  • richiesta di risoluzioni e pareri (ruling) all’amministrazione finanziaria ai fini dell’approvazione di accordi di associazione, investimenti e operazioni commerciali;
  • consulenza in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing);
  • consulenza in materia di riorganizzazioni societarie;
  • consulenza in materia di acquisizioni, riorganizzazioni, liquidazioni e cessioni.

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Credito d’Imposta per Imposte Estere e Esenzione di Dividendi e Plusvalenze

I soggetti residenti in Italia che dispongono di investimenti o attività commerciali in uno stato estero sono soggetti all’imposta sul reddito derivante da tali investimenti ed attività sia nello stato estero della fonte del reddito, che applica l’imposta sul reddito prodotto nel proprio territorio, sia in Italia, che tassa i propri residenti sul loro reddito mondiale. L'Italia concede un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e la parziale esenzione di dividendi e plusvalenze da partecipazione in società estere, a condizione che essi non provengano da investimenti effettuati tramite enti costituiti in paesi a fiscalità privilegiata, e sempre che siano soddisfatti determianti altri requisiti.   

Al fine di evitare la doppia imposizione e minimizzare il carico fiscale complessivo, tali soggetti devono essere in grado di usufruire nel modo più opportuno dei benefici delle disposizioni in materia di credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, dell'esenzione di dividendi e plusvalenze e dei benefici dei trattati fiscali contro le doppie imposizioni. In questo settore assistiamo i clienti ai fini della corretta interpretazione ed applicazione delle regole sul credito d’imposta per le imposte pagate all’estero e della esenzione di dividendi e plusvalenze, in modo che essi possano ottenere il massimo dei benefici ed evitare la doppia imposizione del loro reddito internazionale.

I nostri servizi in questo settore comprendono:

  • valutazione del diritto al credito d’imposta;
  • assistenza nel calcolo dell’ammontare del credito d’imposta;
  • consulenza specifica in caso di differenze di calcolo della base imponibile o temporali di riconoscimento del reddito tra normativa interna e normativa estera che influiscono sul diritto e l’importo del credito d’imposta;

  • studio e messa a punto delle opportune strategie per massimizzare il credito d’imposta ed evitare o minimizzare posizioni di eccesso di credito o eccesso di capienza;

  • ricorso alla autorità competente a sostegno dell’accreditabilità dell’imposta estera e del diritto a beneficiare del credito d’imposta;
  • studio delle strutture necessarie per beneficiare della esenzione di dividendi e plusvalenze  da partecipazione in società estere.

Massimizzazione del Differimento dell’Imposta sugli Utili Societari Esteri

Il reddito di fonte estera conseguito da contribuenti residenti attraverso una società controllata costituita in uno stato estero non è soggetto ad imposta nello stato di residenza del socio, fino a quando esso non è rimpatriato o in forma di dividendo o in forma di plusvalenze derivanti dal trasferimento della partecipazione nella società estera. Se tale reddito è soggetto a bassa tassazione nello stato estero in capo alla società che lo produce, il contribuente è in grado di beneficiare del differimento dell’imposta nello stato di residenza su tale reddito, che si traduce in un concreto vantaggio economico per tutto il tempo del differimento (in base al principio del time value of money). Per contrastare queste strategie di riduzione dell’imposta l’Italia, seguendo l’esempio di molti altri paesi, ha adottato nel 2001-2002, ed esteso successivamente, le sue norme anti-differimento d’imposta note anche come normativa anti CFC. Noi assistiamo i nostri clienti ai fini della strutturazione delle loro attività in modo tale da massimizzare il beneficio del differimento dell’imposta sugli utili esteri quando possibile ed evitare l’applicazione delle suddette regole.

I nostri servizi in questo settore comprendono:

  • consulenza sui possibili modi di evitare l’attribuzione della qualifica di impresa o società controllata o collegata estera che fa scattare l’applicazione delle regole antielusive;

  • assistenza nelle procedure di interpello finalizzate all’ottenimento di una pronuncia dell’amministrazione finanziaria di esonero dall’applicazione delle regole CFC in forza di una delle eccezioni a tale regime previstaenella normativa fiscale italiana;
  • assistenza ai clienti ai fini del computo e della minimizzazione dell’importo del reddito assoggettato ad imposta in caso di applicazione delle suddette regole;
  • consulenza su possibili profili di invalidità delle suddette regole per incompatibilità con i principi costituzionali nazionali o la normativa comunitaria.

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Consulenza in Materia di Ritenute alla Fonte

Una società o persona fisica residente in Italia con investimenti all’estero è soggetta alle regole sulle ritenute in entrata applicate in Italia sui redditi da investimento di fonte estera. La tipologia ed entità delle ritenute variano a seconda che i dividendi o le plusvalenze siano maturati da una persona fisica o una società, in relazione a partecipazioni qualificate o non qualificate, nell’ambito o meno dell’esercizio di un’attività d’impresa, e nei confronti di un ente residente o meno in un paese a fiscalità privilegiata. In caso di opzione per il regime del risparmio gestito, la ritenuta non si applica sui redditi derivanti dagli investimenti conferiti in gestione, in quanto tali, ma il risultato positivo netto della gestione al termine del periodo d’imposta è soggetto a prelievo alla fonte, con possibilità di compensazione tra i vari redditi di capitale e finanziari inseriti nella gestione.

Le norme in materia di qualificazione degli strumenti finanziari, inoltre, determinano l’applicazione delle ritenute, nel senso che a seconda che uno strumento finanziario sia caratterizzato a fini fiscali come titolo di debito o capitale, il reddito che ne deriva è trattato fiscalmente come interesse o dividendo, con conseguente diverso regime impositivo. Nel caso opposto, se sei una società, ente o persona fisica straniera con investimenti in Italia, sei soggetta a prelievo alla fonte su interessi maturati e dividendi e plusvalenze realizzate in relazione ai tuoi investimenti in Italia, salva l’applicazione di norme interne di esenzione od esclusione da imposta in presenza di specifiche circostanze.

Gli enti residenti che erogano redditi a soggetti non residenti o gestiscono investimenti da cui maturano redditi a favore di soggetti non residenti sono tenuti ad operare il prelievo alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, sotto la loro responsabilità. Infine, le norme sulle ritenute alla fonte non si applicano nel vuoto, ma occorre capire come esse interagiscono con in trattati fiscali contro la doppia imposizione e le norme anti-abuso o in materia di interposizione.

In questa area labirintica del diritto fiscale internazionale noi aiutiamo i nostri clienti a comprendere le norme, strutturare i loro investimenti in modo tale da evitare o minimizzare il prelievo alla fonte e soddisfare i requisiti procedurali, amministrativi e documentali in materia. Inoltre, assistiamo gli operatori soggetti agli obblighi di sostituti d’imposta, come società, banche ed imprese finanziarie, ad adempiere ai loro obblighi di sostituti ed evitare di incorrere in responsabilità a titolo personale. I nostri servizi in questo settore comprendono:

  • analisi del modo in cui le norme sulle ritenute alla fonte si applicano alla luce dei fatti del caso concreto;

  • strutturazione dell' investimento in modo da eliminare o ridurre il prelievo alla fonte;

  • analisi del modo in cui i trattati fiscali incidono sull’obbligo di ritenuta;

  • verifica del corretto adempimento dei relativi obblighi dichiarativi ed amministrativi.

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Soluzione di Problemi in Materia di Prezzi di Trasferimento

Un'impresa multinazionale che intrattiene rapporti cross-border con società collegate è soggetta all’applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento. Tale problematica è una priorità di alto profilo anche in termini di valori economici per le amministrazioni finanziarie dei vari paesi della comunità internazionale.

Negli Stati Uniti, l’Internal Revenue Service sta rafforzando la sua attività di applicazione di questa normativa. Sulla base di un esame dei dati degli archivi giudiziari da parte del BNA Tax Management il numero di casi promossi davanti ai giudici federali nella prima metà del 2004 è raddoppiato rispetto a quelli promossi nello stesso periodo del 2003, e gli importi in contestazione sono aumentati di oltre otto volte. L’ammontare totale delle rettifiche dei prezzi di trasferimento è aumentato bruscamente a 9.2 miliardi di dollari, con un incremento di un miliardo di dollari rispetto al 2003. Recentemente è stato definito negli USA il più grande contenzioso di tutti i tempi in materia di transfer pricing, nei confronti di una multinazionale farmaceutica, che da solo valeva oltre 7 miliardi di dollari di imponibile. Nuove norme sugli accordi infra-gruppo in materia di servizi e ripartizione di spese di ricerca sono state adottate e sono soggette a continua revisione.

L’applicazione rigorosa delle norme sui prezzi di trasferimento è in crescita anche negli altri paesi, con un numero sempre maggiore di paesi che adottano le proprie regole sostanziali e documentali, e specifiche sanzioni. Oltre trenta paesi hanno adottato le proprie norme sulla documentazione, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea, Cile, Cina, Francia, Germania, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Ungheria e Venezuela. Questi stessi paesi applicano sanzioni da moderate a pesanti sulle rettifiche dei prezzi di trasferimento. Il risultato in questo contesto di applicazione globale di queste regole è che i contribuenti con attività internazionali non sono più in grado di ignorare il problema dei prezzi di trasferimento, e in generale la questione non è più quella di stabilire se la loro politica di prezzi di trasferimento sarà sottoposta ad esame, ma quando.

In questo settore cruciale, che si pone al centro del diritto fiscale internazionale, noi assistiamo i clienti al fine di contenere le spese e gli oneri connessi a controversie in materia di prezzi di trasferimento in ogni fase del procedimento  (verifiche fiscali ed accertamenti, revisioni, controversie in sede giudiziale e procedimento di ruling internazionale).

I nostri servizi comprendono:

  • valutazione della tua esposizione in materia di prezzi di trasferimento e consulenza ai fini della riduzione della esposizione futura;

  • determinazione di un’ammontare congruo dei prezzi di trasferimento e canoni per beni materiali ed immateriali;

  • determinazione della titolarità del bene immateriale e consulenza in materia di accordi per la partecipazione a spese di ricerca e sviluppo;
  • difesa dei tuoi prezzi di trasferimento da eventuali rettifiche;

  • difesa di servizi amministrativi al costo e anticipazioni senza interessi;

  • predisposizione di relazioni in materia di prezzi di trasferimento;

  • assistenza in procedure di aggiustamenti corrispondenti con autorità fiscali di paesi esteri.

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Interpretazione ed Applicazione dei Trattati Fiscali Contro la Doppia Imposizione

Un trattato fiscale contro la doppia imposizione, tipicamente, limita il potere dello stato della fonte di tassare il reddito di un residente dell’altro Stato contraente prodotto nel territorio del primo stato, stabilisce il metodo che lo stato di residenza deve adottare al fine dell’eliminazione della doppia imposizione sul reddito imponibile anche nello stato della fonte e prevede un’apposita procedura innanzi alle Autorità Competenti dei due stati contraenti, a garanzia della corretta interpretazione ed applicazione del trattato ed esclusione della doppia imposizione. I benefici dei trattati, essenzialmente, comprendono la riduzione delle ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties e l’esclusione da imposizione nello stato della fonte del reddito d’impresa non attribuibile ad attività esercitata tramite una stabile organizzazione in quello stato, da un lato, e la concessione da parte dello stato di residenza del credito d’imposta o della esenzione sul reddito tassato anche nello stato della fonte. L’ampia rete di trattati fiscali dell’Italia rende probabile che tu abbia diritto ai benefici di uno o più degli oltre settanta trattati fiscali italiani. Comprendere e lavorare con i trattati richiede specifica competenza, perchè nonostante gli sforzi di conformarsi ad un modello (in genere, il Modello OCSE o il Modello USA), i trattati fiscali italiani differiscono l’uno dall’altro sotto importanti, e spesso sottili, aspetti. Questioni apparentemente semplici comuni a tutti i trattati fiscali, come quelle di stabilire chi abbia diritto all’applicazione del trattato, possono dare luogo a accese e costose controversie. Certe questioni, come che cosa costituisce una stabile organizzazione e come si calcolano gli utili attribuibili a una stabile organizzazione, che ad un certo punto potevano sembrare definite, sono tuttora oggetto di dibattito e alla base di complesse controversie fiscali. Probabilmente sai che a partire dal 1998 l’OCSE si è impegnato nella revisione del tema dell’attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sulla base all’articolo 7 del modello di trattato, e nell’agosto del 2004 ha pubblicato una bozza di rapporto sulla questione, in cui si illustra la metodologia per individuare gli utili imputabili alla stabile organizzazione e una serie di problemi collegati, che stanno ricevendo notevole attenzione tra gli stati membri.

La nostra specializzazione in fiscalità internazionale si estende ai problemi sostanziali e agli aspetti procedurali ed amministrativi relativi all'applicazione dei benefici dei trattati fiscali contro le doppie imposizioni,  attraverso la presentazione delle apposite domande e il dialogo con le autorità fiscali italiane e straniera.

I nostri servizi in questo settore comprendono:

  • consulenza in merito alla possibilità di fruire dei benefici del trattato;

  • strutturazione delle operazioni negoziali dei clienti in modo da massimizzare i benefici dei trattati;

  • consulenza su interpretazione ed applicazione dei trattati;

  • assistenza ai clienti ai fini dell’adempimento degli oneri di deposito atti e presentazione di dichiarazioni necessari al fine di fruire dei benefici dei trattati;

  • assistenza ai fini della procedura innanzi alla Autorità Competente del trattato.

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Negoziazione di Accordi Anticipati sui Prezzi

Negli Stati Uniti, il programma di Accordo Anticipato sui Prezzi (noto come Advance Pricing Agreement, o APA) fu stabilito nel 1991 e in generale è ritenuto un programma maturo e stabile, che ha fornito ai contribuenti un’alternativa estremamente valida e di tipo non contenzioso per risolvere controversie in materia di prezzi di trasferimento. Seguendo gli Stati Uniti, altri paesi hanno adottato ed ora dispongono di procedure simili altrettanto consolidate, compresi Australia, Belgio, Canada, Colombia, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito ed alcuni altri. Nel 1996, l’OCSE ha pubblicato le Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali e ha incluso un capitolo sugli APA. Più di recente, l’Associazione delle Amministrazioni Fiscali del Pacifico (i cui membri comprendono Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti) ha pubblicato una guida sugli APA multilaterali.

L’Italia si è unita al gruppo di questi paesi adottando nel 2004 la sua versione del programma APA, denominata “ruling internazionale”, che si estende ai prezzi di trasferimento, trattamento fiscale degli interessi, dividendi, royalties, attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione e altri trasferimenti di valori a o da soggetti non residenti, ed ha emesso istruzioni specifiche sulla procedura che sfocia nell’accordo con l’amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui un cliente stia valutando se e come chiedere un APA o ruling internazionale in Italia, negli USA o all’estero, noi possiamo assisterlo a:

  • determinare la metodologia di prezzo di trasferimento più vantaggiosa ed idonea alla sua situazione;

  • preparare la domanda di ruling, compreso il reperimento delle informazioni storiche e finanziarie necessarie ai fini dell’analisi dell’accordo;

  • incaricare un economista, se necessario, e sovrintendere alla preparazione dell’analisi economica;

  • negoziare i termini dell’accordo con l’amministrazione finanziaria;

  • negoziare i rinnovi e le modifiche dell’accordo per gli anni a venire.

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Assistenza nei procedimenti presso all’Autorità Competente

Se un cliente si trova di fronte al rischio di doppia imposizione del proprio reddito in conseguenza del fatto che un paese sta applicando un’imposta nazionale in contrasto con un trattato fiscale contro le doppie imposizioni (negando in sostanza i benefici del trattato), si può fare ricorso alla procedura davanti alla Autorità Competente al fine di evitare o minimizzare la doppia imposizione internazionale e ottenere altre forme di assistenza nel contesto internazionale. Il procedimento davanti all’Autorità Competente è finalizzato a garantire l’applicazione corretta di un trattato fiscale a beneficio dei contribuenti ed è cruciale per il buon funzionamento del del sistema dei trattati. Sfortunatamente, molti contribuenti non hanno familiarità con il meccanismo della Autorità Competente e non riescono ad ottenere tutti i benefici che essa può procurare. Noi possiamo assisterti se decidi di avvalerti del procedimento della Autorità Competente al massimo delle sue potenzialità.

I nostri servizi in questo settore comprendono:

  • studiare la migliore strategia per ottenere il beneficio richiesto;

  • preparare la richiesta scritta di beneficio per l’Autorità Competente, su misura per la tua specifica situazione ed in conformità ai requisiti formali ed informali della Autorità Competente dello stato interessato;

  • partecipare agli incontri con il personale delle amministrazioni italiana e/o straniera e promuovere un’iniziativa tempestiva ed efficace sulla tua richiesta di intervento della Autorità Competente ;

  • redigere l’accordo o provvedimento dell’Autorità Competente.

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Strutturazione e Valutazione di Prodotti Finanziari e Finanziamenti Internazionali

Le imprese multinazionali impegnate in operazioni di finanziamento attualmente si trovano a fronteggiare vari tipi di normative contro la capitalizzazione sottile e l’estrazione di utili adottate in molti paesi nel mondo, e devono saperle gestire in maniera corretta al fine di evitare conseguenze fiscali sfavorevoli. L’Italia ha adottato la sua versione di normativa anti-capitalizzazione sottile nell’ambito della riforma fiscale del 2004, poi abrogata e sostituita da altre regole in materia di limitazione alla deduzione fiscale degli interessi passivi sui finanziamenti. Gli strumenti finanziari, strutturati opportunamente, assicurano un buon rendimento all’investitore e, dal punto di vista dell’emittente, aiutano nella gestione del rischio e nella raccolta di capitali per lo sviluppo e la crescita dell’impresa. Nel settore internazionale, il loro valore è accresciuto attraverso l’uso di entità ibride e strumenti ibridi (vale a dire, entità e strumenti classificati in maniera diversa a fini fiscali interni ed esteri) con maggiori possibilità di doppi vantaggi e costruzione di strutture fiscalmemente efficienti. In Italia, una serie completamente nuova di regole sulla qualificazione ed il trattamento fiscale degli strumenti finanziari atipici è stata approvata nel 2004. In questo settore, è arrivato anche un maggiore livello di controllo in sede legislativa ed amministrativa, con l’approvazione e adozione di regole anti-abuso e anti-elusione, rendendo quindi ancora più importante che una transazione o uno strumento finanziario sia concepito in maniera adeguata fin dall’inizio.

Noi assistiamo i clienti ai fini della valutazione degli strumenti finanziari offerti da altri, della strutturazione di strumenti finanziari e del corretto inquadramento delle loro operazioni finanziarie internazionali, per una massimizzazione dei benefici fiscali e il contenimento dei rischi di violazione della legge, verifiche ed accertamenti fiscali sfavorevoli. I nostri servizi in questo settore comprendono:

  • valutazione degli strumenti finanziari disponibili;
  • assistenza in relazione alla strutturazione di prodotti finanziari o finanziamenti internazionali in maniera fiscalmente efficiente;

  • redazione del relativo materiale contrattuale e legale;

  • predisposizione e presentazione dei documenti per la costituzione delle necessarie entità emittenti i titoli o strumenti finanziari;

  • assistenza sui requisiti di diritto societario e finanziario connessi all’emissione dei titoli o strumenti finanziari;

  • consulenza sull’applicabilità di normativa anti-elusione e anti-abuso.

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Consulenza Pre-Immigrazione e Pre-Espatrio Per Persone Fisiche

Persone fisiche residenti in Italia che si trasferiscono definitivamente in un paese estero o negli USA devono porre la massima attenzione al fatto che, a seguito del trasferimento, assumono lo status di residente nel paese estero a fini fiscali in base alle regole di quel paese. La perdita dello status di residente fiscale in Italia viene determinata in base alle norme italiane. In caso di non esatta corrispondenza assoluta delle due normative, possono verificarsi situazioni in cui si è esposti a doppia imposizione, su tutti o parte dei propri redditi. In questo settore assistiamo i clienti a pianificare il loro trasferimento in modo da evitare situazioni sfavorevoli e minimizzare il carico fiscale al momento del trasferimento tra i due paesi.          

Persone fisiche italiane che si recano per un periodo di tempo in un paese estero devono porre attenzione al fatto che sono esposti a obblighi di imposta in quel paese, in relazione al reddito conseguito durante la loro permanenza nel paese in questione. Anche in questo caso assistiamo i clienti al fine di evitare la doppia imposizione del reddito e adempiere correttamente ai loro obblighi fiscali in Italia e nel paese estero.

Analogamente, e in maniera speculare, assistiamo persone fisiche non residenti che si trasferiscono in Italia, in via definitiva o temporanea, e sono esposti a obblighi fiscali e dichiarativi in Italia.  

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Consulenza su Gestione di Patrimoni ed Investimenti Individuali

In questo settore assistiamo i clienti ai fini della pianificazione dei loro investimenti individuali e della gestione dei loro patrimoni in maniera fiscalmente efficiente, al fine di minimizzare il carico fiscale, in maniera trasparente e in completa ottemperanza delle norme di legge.     

 

Diritto Societario e Commerciale

In coordinamento con i professionisti nostri associati, prestiamo tutti i servizi accessori alla consulenza legale sugli aspetti fiscali delle transazioni e degli investimenti internazionali, e manteniamo una specializzazione di nicchia nel settore delle operazioni di finanziamento navale. In particolare, assistiamo i clienti sulle seguenti questioni:

  • costituzione, scioglimento e riorganizzazione di società;

  • studio e redazione di intese, accordi e contratti commerciali internazionali;

  • acquisizioni, fusioni e riorganizzazioni;

  • concorrenza e mercati;

  • diritto bancario e dei titoli di credito;

  • finanziamenti societari;

  • compra vendita di navi;

  • costruzioni locali e finanziamenti navali;

  • iscrizioni ed ipoteche navali.